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Come si determina l'importo dei diritti di segreteria delle pratiche tipo impianti (L.10/91-DLgs 192/05; D.M. 37/08)

A termini dell'Allegato alla Delibera di G.C. n° 697/2021 - tariffario unico diritti di segreteria settore Edilizia Privata - è precisamente stabilito quanto segue:

- 5.8 OGNI ALTRO CASO NON PREVISTO AI PUNTI PRECEDENTI (tra cui, a titolo esplicativo D.M.37/2008, L.10/1991, vincoli/trasferimento vincolo pertinenzialità autorimesse etc.): 75,00 €.

I diritti di segreteria devono essere versati alla presentazione dell’istanza. Il pagamento di tali diritti risulta in aggiunta a quello previsto per i titoli edilizi eventualmente già corrisposto per la stessa unità immobiliare (PdC, Scia, Cila...).

Nel caso di edifici costituiti da più unità immobiliari, i diritti di segreteria dovranno essere pari a € 75.00 per ogni unità immobiliare; secondo il criterio di seguito specificato.

Nel caso di invio di più pratiche ex DM 37/08 (progetto – DI.CO. - DI.RI.) per impianti riferiti alla stessa unità immobiliare, il pagamento dei diritti (75,00 €) è dovuto una sola volta; in tal caso la ricevuta del pagamento verrà inserita in una sola pratica, nelle altre è possibile indicare Diritti di segreteria già corrisposti.

Nel caso di invio di pratica ex Legge 10/91 – Dlgs 192/05 i diritti di segreteria (€ 75.00) comprendono la pratica ex art. 8 Dlgs 192/05, la eventuale successiva variante, l'asseverazione di fine lavori e l’AQE.

Pratica Legge 10/91 – Dlgs 192/05 presentata ante 2022 senza pagamento diritti di segreteria, nel caso di presentazione di variante, asseverazione di fine lavori e AQE a conclusione del procedimento Legge 10 sono dovuti diritti di segreteria (€ 75.00).

Nel caso che l'intervento riguardi la riqualificazione dell'involucro edilizio "condominiale" e dell'impianto termico centralizzato, dovranno essere corrisposti diritti di segreteria pari ad € 75.00.

Nel caso che l'intervento riguardi la riqualificazione dell'involucro edilizio "condominiale" ed eventualmente degli impianti termici autonomi (mera sostituzione dei generatori di calore) con relativa elaborazione di unica pratica ex art. 8 D.Lgs. 192, dovranno essere corrisposti diritti di segreteria pari ad € 75.00;

Nel caso che l'intervento riguardi la riqualificazione dell'involucro edilizio "condominiale" ed eventualmente degli impianti termici autonomi (ristrutturazione degli stessi), dovranno essere corrisposti diritti di segreteria pari ad € 75.00 per ogni unità immobiliare interessata.


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COSA DEVO FARE PER REALIZZARE UN MURALE SULLA FACCIATA DI UN FABBRICATO

L’articolo 46 del Regolamento Edilizio - “Pitture e rilievi ornamentali nei prospetti dei fabbricati” - prescrive che sui fronti dei fabbricati o su altri muri esposti alla pubblica vista non potranno eseguirsi dipinti od apporre rilievi ornamentali di qualunque genere, né procedere al restauro di quelli esistenti, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione Comunale. Pertanto per la realizzazione di murale sul prospetto di un edificio dovrà essere preventivamente acquisito il parere delle Commissioni Edilizie come di seguito indicato.

Gli interventi che interessano gli edifici appartenenti ai gruppi 1, 2 e 4, ai sensi dell’articolo 10 comma 10 delle NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico, qualora non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dovranno essere valutati preventivamente e favorevolmente dalla Commissione Edilizia per il Paesaggio. La richiesta di parere dovrà essere inoltrata tramite portale SUED utilizzando lo specifico modulo  (intervento: Parere CEI - Edifici 1,2 e 4 collocato in Tipi Edilizia-Pareri commissioni CE/CEI online).

Gli interventi sugli edifici appartenenti ai grupppi 3 e 5 dovranno essere valutati preventivamente dalla Commissione Edilizia. La richiesta di parere dovrà essere inoltrata tramite portale SUED fruendo del modulo predisposto per la Qualità riscontrata delle parti  (intervento: Parere CE - Qualità riscontrata delle parti collocato in Tipi Edilizia-Pareri commissioni CE/CEI online.

Se invece, gli immobili oggetto di intervento risultassero comunque vincolati ai sensi della parte seconda e/o parte terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. dovranno essere preventivamente acquisite le relative autorizzazioni.


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Che titolo edilizio occorre per installare una veranda

L’installazione di una veranda su una loggia, una terrazza, un balcone, un portico o una tettoia, comporta incremento di superficie edificabile ai sensi dell’art. 10.2 lett. b.5) DPGR 39/R/2018 e pertanto l’intervento è soggetto a permesso di costruire come prescritto dall’art. 134.1 lett. g) L.R. 65/2014.

L’installazione di veranda su una loggia, un porticato o una tettoia esistenti, già computati nel volume edificato dell’edificio rientra nella tipologia edilizia della ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. d) DPR 380/01) e pertanto l’intervento è soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 135.2 lett. d) L.R. 65/2014.


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Quali sono le modalità e quale è la documentazione da presentare in relazione ai procedimenti relativi a: autorizzazione paesaggistica ordinaria, di cui all’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali; - accertamento della compatibilità paesaggistica, di cui all’articolo 167 e 181 del Codice dei Beni Culturali; - autorizzazione paesaggistica semplificata.

La documentazione obbligatoria da allegare all'istanza è stabilita per il procedimento ordinario dal D.P.C.M. 12/12/2005, mentre per il procedimento semplificato dal D.P.R. 31/2017.

La relazione paesaggistica semplificata deve essere redatta in conformità ai contenuti del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.

Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, preferibilmente in formato Cades (estensione aggiuntiva "p7m", esempio nomefile.pdf.p7m); le immagini devono essere in formao jpeg e/o jpg, non modificabile.

Nel caso in cui i documenti siano stati firmati in originale cartaceo e successivamente acquisiti in formato .pdf, devono essere comunque firmati digitalmente e conservati presso lo studio o il domicilio dell'interessato.


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QUANDO POSSO RICHIEDERE LA PRESA D'ATTO DI RETTIFICA DEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL CONDONO (l. 47/1985, l. 724/1994 E 269/2003)

Quando in sede di originaria istanza di condono edilizio è stato commesso un mero errore materiale di rappresentazione grafica relativo all’oggetto del condono stesso e comprovato da elementi oggettivi, può essere presentata richiesta di presa d'atto di rettifica degli elaborati a corredo della concessione in sanatoria rilasciata. L’istanza dovrà essere presentata tramite Pec (comune.livorno@postacert.toscana.it) e la rappresentazione grafica degli elaborati atti a rappresentare la rettifica dell'elaborato originario dovrà limitarsi a correggere l’errore. L’ufficio, in caso di istruttoria positiva, redigerà provvedimento (anche sotto forma semplificata di comunicazione di natura provvedimentale) di presa d’atto di rettifica degli elaborati grafici allegati alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata.

Questo Ufficio non può disporre in termini di “sostituzione di elaborati grafici”, ma a termini ed in ossequio dei consolidati orientamenti giurisprudenziali può solo procedersi, ove fossero sussistenti i presupposti e comprovati i requisiti, a prendere atto di errori materiali palesi/evidenti/solari assolutamente liminari (quindi di lieve entità) tali da non incidere sulla sostanza dell'atto originario.

Si precisa che un eventuale errore deve essere obiettivamente riconoscibile come tale (evidente, materiale, riconoscibile, di lieve entità - palese mero errore materiale). La regola generale è quella di accertare la presenza dell’errore attraverso l’analisi di documenti agli atti in maniera oggettiva al fine di evitare valutazioni arbitrarie e soggettive.


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E' necessaria la autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del cappotto termico su immobili ricadenti in area sottoposta a vincolo?

Con Circolare n° 4 del 04/03/2021 la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha fornito disposizioni integrative alla propria precedente Circolare n° 42 del 21 Luglio 2017 ed in particolare ha dettagliato e fornito Linee di indirizzo circa quali siano gli 'interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica" di cui al punto A2 dell'allegato A del DPR 31/2017, da effettuarsi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, parte III^ in applicazione della Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, art. 119.'

La circolare premette che il DPR 31/2017 ha validità esclusiva in presenza del pre-requisito della lieve o lievissima entità degli interventi. Circa la realizzazione del cappotto sul fronte esterno degli edifici, considerato che le specifiche caratteristiche costruttive possono comportare incrementi di spessore significativi, esclude che detti interventi possano ritenersi sempre eseguibili nel "rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti". Il Dicastero ritiene infatti che l'esenzione non possa essere applicata agli interventi sugli edifici di edilizia storica cioè realizzati prima del 31/12/1945, per i quali sarà sempre necessario richiedere autorizzazione semplificata di cui al punto B3 allegato B DPR 31/2017. Poi precisa che la sola fattispecie di immobili per la quale anche il rivestimento a cappotto, con un accrescimento apprezzabile dello spessore murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche, potrebbe essere ricompresa tra gli interventi indicati nel punto A2 (in esenzione) è quella riferita agli immobili di edilizia contemporanea, cioè realizzati dopo il 31/12/1945, purché tali interventi non alterino l'aspetto esteriore anche in termini di finiture.

Nella Circolare in argomento si rammenta ancora che per gli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice Beni ambientali - D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (per semplicità, di cui alla L. 1089/39 ormai abrogata), deve comunque essere acquisita la prescritta autorizzazione e che nel caso sia necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, è facoltà dell'interessato presentare unica istanza ai sensi dell'art. 16 del DPR 31/2017.

Per facilità di lettura, si allega la MIBACT n. 4/2021 nella versione integrale.


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Come ottengo il protocollo di una pratica inviata

Al momento dell'assegnazione del protocollo viene inviata una mail di comunicazione all'indirizzo specificato come domicilio elettronico durante la compilazione della domanda;

nel caso in cui non si riceva la mail collegarsi al portale, pulsante "Seguire la pratica", inserire la data dell'invio della pratica e cliccare su "Cerca", e sarà visibile la pratica con il protocollo;

se al posto del protocollo c'è un trattino (-) vuol dire che non è stato ancora assegnato, verrà inserito appena possibile;

appena compare il protocollo, cliccando su "Mostra dettagli" (a destra della pratica), vengono visualizzati i Dati generali dell'istanza e, in fondo, nei MOVIMENTI,  l'Informativa di protocollo da cui è possibile scaricare l'allegato.

Per gli altri movimenti come integrazioni, fine lavori, ecc viene visualizzato il protocollo ma non viene inviata alcuna mail.


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Come procedo se non ho ricevuto la mail con l'assegnazione del protocollo

Al momento dell'assegnazione del protocollo viene inviata una mail di comunicazione all'indirizzo specificato come domicilio elettronico durante la compilazione della domanda;

nel caso in cui non si riceva la mail collegarsi al portale, pulsante "Seguire la pratica", inserire la data dell'invio della pratica e cliccare su "Cerca", e sarà visibile la pratica con il protocollo;

se al posto del protocollo c'è un trattino (-) vuol dire che non è stato ancora assegnato, verrà inserito appena possibile;

appena compare il protocollo, cliccando su "Mostra dettagli" (a destra della pratica), vengono visualizzati i Dati generali dell'istanza e, in fondo, nei MOVIMENTI,  l'Informativa di protocollo da cui è possibile scaricare l'allegato.

Per gli altri movimenti come integrazioni, fine lavori, ecc viene visualizzato il protocollo ma non viene inviata alcuna mail.


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Come procedo all'invio delle pratiche edilizie e delle dichiarazioni di conformità degli impianti

Dal giorno 12/07/2016 le pratiche edilizie e quelle relative alla dichiarazione di conformità degli impianti devono essere esclusivamente trasmesse tramite il portale SUED.

L'accesso può essere effettuato tramite credenziali SPID, oppure la chiavetta  o la smart card CNS utilizzate per la firma digitale, in alternativa si può utilizzare la tessera sanitaria rilasciata dalla Regione Toscana purchè sia stata attivata per i servizi online (istruzioni).


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Come posso pagare i diritti di segreteria di una pratica online

Il pagamento dei diritti di segreteria per una pratica online si effettua tramite il sistema pagoPA, raggiungibile da questo portale.

Il codice del pagamento effettuato deve poi essere riportato nella pratica, o nel modulo PDF o nella scheda 'Verifica codice pagamento diritti di segreteria' se presente. (istruzioni)


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Come procedo per l'invio di una fine lavori di una SCIA o PDC

La fine lavori senza variante finale si esegue dalle scadenze della pratica già inviata, (SCIA,PDC,..), effettuando il movimento "Comunicazione fine lavori SENZA VARIANTE FINALE" (istruzioni).

Nel caso di variante invece si deve inviare una nuova pratica: FINE LAVORI con VARIANTE FINALE.


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Come regolarizzo il pagamento dei diritti di segreteria della pratica dove avevo inserito un codice pagamento errato

Se ci sono stati degli errori nella scheda del pagamento diritti di segreteria (ad esempio si è inserito il codice pagamento di un'altra pratica) si può regolarizzare la pratica effettuando una Integrazione spontanea documenti dove si invia la ricevuta corretta. (istruzioni)


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E' possibile consultare la modulistica prima di avviare una pratica, per verificare quali sono gli allegati necessari ?

Sul portale SUED, nella sezione Attività, Procedimenti e Modulistica è presente la lista delle Attività, e alla voce Edilizia online (SOLO MODULISTICA) si può trovare la modulistica scaricabile per la consultazione. I moduli unici regionali per l'edilizia si trovano anche sul sito della Regione Toscana.

La modulista può essere usata per la sola consultazione se è specificato: NON INVIABILE ON LINE, in tal caso sul portale è presente la procedura per l'inoltro della pratica, che può essere avviata sempre dalla Lista delle Attività (Agibilità, Tipi Impianti, Tipi Edilizia);

La modulistica può invece essere utilizzata per l'inoltro SOLO se è specificato: INVIABILE con PEC.


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Come procedo per comunicare l'Inizio lavori di un Permesso di Costruire

L'Inizio lavori si invia dalle scadenze della pratica già inviata, effettuando il movimento "Comunicazione Inizio lavori" (istruzioni).


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Come accedo al portale per l'invio delle pratiche allo Sportello SUED

Occorre essere in possesso di credenziali SPID, oppure della CNS utilizzata per la firma digitale (la chiavetta o la smart card con il lettore), oppure della tessera sanitaria rilasciata dalla Regione Toscana (e del lettore) purchè sia stata attivata per i servizi online.(istruzioni)


Accesso al Portale - Pratiche Edilizie

Se accedo al portale per l'invio delle pratiche ho un problema di sicurezza

Se all'accesso compare il messaggio Questa connessione non è sicura:

cliccare su Avanzate - poi su Aggiungi eccezione - infine su Conferma eccezione di sicurezza – poi rifare l'accesso

(vedi nota in fondo alle istruzioni).


Comune di Livorno - SUED